E' il momento di decidere a chi destinare il 5 per mille dell’IRPEF. Di cosa si tratta in pratica?

Sarà possibile per tuti i contribuenti decidere di devolvere il 5 per mille dell’IRPEF ad una fondazione, ente, ONLUS etc… compresi enti impegnati nella ricerca scientifica (ONLUS, Università, centri pubblici) indicando il codice fiscale del beneficiario nella dichiarazione dei redditi.

Il 5 per mille sostituisce l’8 per mille?

No. L’8 per mille rimane così com’è. La possibilità di devolvere il 5 per mille è una possibilità in più e non sostituisce nè rappresenta un’alternativa al devolvere l’8 per mille. Si possono fare tutte e due le cose insieme.

Come si fa?

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche, apponendo la firma in uno dei quattro appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (CUD; 730; UNICO persone fisiche). È consentita una sola scelta di destinazione. Nel modello delle dichiarazione troverete quattro riquadri, corrispondenti alle diverse categorie alle quali potete destinare il 5 per mille:

- Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, le associazioni di promozione sociale, le associazioni riconosciute che operano nei settori di cui l'articolo 10, c. 1, lett a), del D.Lgs n.460 del 1997;

- Le Associazioni al sostegno delle attività sociali che vengono svolte nel proprio comune di residenza;

- Gli Enti di ricerca sanitaria;

- Gli Enti di ricerca scientifica ed universitaria;

- Le associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge che svolgono una rilevante attività di interesse sociale.

E’ possibile scegliere un’associazione/ente alla quale destinare direttamente il cinque per mille, indicandone il codice fiscale. L’associazione/ente deve essere però incluso in un apposito elenco di possibili beneficiari (che hanno fatto domanda) stilato dal ministero.

A chi andrà il cinque per mille?

L’agenzia delle entrate, insieme ai ministeri competenti, ha redatto una lista dei possibili beneficiari. La lista comprende gli enti/associazioni che hanno fatto domanda entro febbraio scorso più varie università ed enti pubblici. Se nel riquadro indicate il codice fiscale del beneficiario (fra quelli presenti nella lista) il vostro cinque per mille andrà direttamente al beneficiario da voi indicato. Se non indicate un beneficiario in particolare, ma mettete la firma su uno dei quattro riquadri, il vostro 5 per mille verrà ripartito fra tutti i beneficiari presenti nella lista. Sconsiglio quest’ ultima possibilità, per le ragioni spiegate più sotto.

Dove trovo un elenco dei possibile destinatari del cinque per mille?

Gli elenchi definitivi si trovano qui. La lista degli enti che si occupano di attività di ricerca lo trovate qui.

Ma costa qualcosa?

Devolvere il cinque per mille non costa nulla. Semplicemente, il 5 per mille dell’IRPEF che dovete pagare viene devoluto all’associazione/ente che avete segnalato, invece di andare allo Stato.

Il cinque per mille serve a finanziare la ricerca scientifica?

Non necessariamente. La norma dà la possibilità di devolvere il 5 per mille ad enti ed associazioni non profit, impegnati in diverse attività di pubblica utilità. E’ possibile che nella lista troviate anche la bocciofila o il circolo musicale del vostro paese, tanto per fare un esempio.Per chi vuole destinare il contributo in ricerca, una lista separata elenca i beneficiari del 5 per mille che si occupano in modo specifico di ricerca.

Il fatto di essere sulla lista mi garantisce che l’ente/associazione svolga effettivamente ricerca scientifica?

Dovrebbe, ma in realtà basta scorrere l’elenco per scoprire che non è così. Accanto a enti/associazioni che sostengono ricerca, anche ad altissimi livelli, ce ne sono molti (probabilmente meritori in altri campi) che con la ricerca sembrano avere ben poco da spartire. Evidentemente, le liste sono state compilate (dal ministero della Ricerca) un pò alla leggera, mettendo dentro tutti quelli che ne hanno fatto richiesta, senza troppi controlli.

Ma allora come faccio a sapere che il mio cinque per mille andrà effettivamente alla ricerca scientifica?

La scelta finale è del contribuente, che può decidere di devolvere DIRETTAMENTE il cinque per mille ad una associazione/ente, basta che faccia parte della lista. Perciò, é IMPORTANTE NON LASCIARE IN BIANCO IL RIQUADRO DEL CODICE FISCALE MA INDICARE IL BENEFICIARIO. E’ importante informarsi e destinare il cinque per mille soltanto ad un ente/associazione di cui si conoscano bene le finalità e l’impegno nella ricerca. Se non indicate un beneficiario di vostra scelta, il vostro cinque per mille verrà distribuito a "pioggia" a tutte le associazioni/enti della lista, che comprende ahimè anche Fondazioni per le scienze religiose (che già beccano l’8 per mille), scuole d’arte, istituti di studi politici e sociali a sfondo teologico. Nulla di male, ma non c’entrano niente con la ricerca scientifica.

Il consiglio è: donate il 5 per mille come se doveste fare un investimento.

Scegliete un’associazione che abbia bilanci trasparenti (pubblicati su internet, ad esempio), finalità chiare e dimostri di avere raggiunto risultati tangibili. Se si tratta di ricerca scientifica informatevi sui criteri usati per distribuire i fondi (esiste un comitato di esperti di alto livello? Viene utilizzata la peer review?) e sui risultati (es. esiste una lista delle pubblicazioni scientifiche?). All’interno della lista redatta dal ministero ci sono molti enti e associazioni che soddisfano queste caratteristiche. Internet è utilissimo: individuate una vostra lista di possibili destinatari e poi controllate i loro siti internet in cerca delle informazioni che vi servono. Se non trovate nulla, contattateli. Se nel giro di un battibaleno non vi avranno dato le informazioni che cercate, lasciate perdere e passate ad altro.
 

Il contribuente può destinare la quota del 5 per mille della sua imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef), firmando in uno dei cinque appositi riquadri che figurano sui modelli di dichiarazione (Modello Unico PF, Modello 730, ovvero apposita scheda allegata al CUD per tutti coloro che sono dispensati dall’obbligo di presentare la dichiarazione). È consentita una sola scelta di destinazione. Oltre alla firma, il contribuente indica il codice fiscale del singolo soggetto cui intende destinare direttamente la quota del 5 per mille. I codici fiscali dei soggetti ammessi al beneficio sono consultabili negli elenchi pubblicati. Per destinare la quota del cinque per mille al comune di residenza è sufficiente apporre la firma nell'apposito riquadro. Attenzione: la scelta di destinazione del 5 per mille e quella dell'8 per mille (Legge 222/1985) non sono in alcun modo alternative fra loro.
I beneficiari possono essere a scelta:
Il sostegno del volontariato e delle altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, delle associazioni di promozione sociale e delle associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'art. 10, c. 1, lett a), del D.Lgs. n. 460 del 1997.
Finanziamento della ricerca sanitaria
Finanziamento della ricerca scientifica e dell'università
Sostegno delle attività sociali svolte dal
comune di residenza del contribuente
Sostegno alle associazioni sportive dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI a norma di legge, che svolgono una rilevante attività di interesse sociale

Gli enti che sono presenti nell’elenco permanente degli iscritti non sono tenuti a trasmettere nuovamente la domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 e a inviare la dichiarazione sostitutiva alla competente amministrazione, in quanto la domanda di iscrizione e la dichiarazione sostitutiva regolarmente presentate nel 2016 esplicano effetti anche nell’anno successivo (2017), se le condizioni permangono le medesime.

La domanda telematica di iscrizione al 5 per mille per il 2017 deve quindi essere trasmessa dagli enti di nuova costituzione e dagli enti che non si sono iscritti nel 2016 o dagli enti non regolarmente iscritti o privi dei requisiti nel 2016.

I contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a finalità di interesse sociale. Il contributo è stato reso stabile dalla legge 23/12/2014, n. 190 - pdf. Le categorie di enti che possono accedere al beneficio, le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono le stesse di quelle stabilite per il 2010 (Dpcm del 23/4/2010 - pdf). Inoltre, i contribuenti possono destinare una quota pari al 5 per mille dell’Irpef al finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici (Dl n. 98 del 6/7/2011, convertito, con modificazioni dalla Legge n. 111 del 15/07/2011 - pdf).

Possono partecipare (articolo 2, comma 2, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 - pdf) al riparto delle quote del cinque per mille gli enti ritardatari che presentino le domande di iscrizione e provvedano alle successive integrazioni documentali entro il 2 ottobre 2017, versando contestualmente una sanzione di importo pari a 250 euro utilizzando il modello F24 con il codice tributo 8115 (risoluzione n. 46 del 11/05/12 - pdf). I requisiti sostanziali richiesti per l’accesso al beneficio devono essere comunque posseduti alla data originaria di scadenza della presentazione della domanda di iscrizione.

NORMATIVA E PRASSI

CRONOLOGIA DELLA NORMATIVA

Dal punto di vista del cittadino, il cinque per mille rappresenta una forma di finanziamento delle organizzazioni non profit, delle Università e degli Istituti di ricerca scientifica e sanitaria che, a differenza delle donazioni, non comporta maggiori oneri, in quanto all'organizzazione prescelta (con l'indicazione del codice fiscale nella dichiarazione dei redditi) viene destinata direttamente una quota dell'IRPEF. Dal punto di vista dello Stato rappresenta invece un provvedimento di spesa, in quanto teoricamente vincola parte del gettito dell'imposta sui redditi (IRPEF) alle finalità individuate dal contribuente. Oltre che come nuova forma di finanziamento del cosiddetto terzo settore, l'istituto del cinque per mille è pure considerato dalla dottrina giuridica quale esempio di sussidiarietà fiscale. In virtù della previsione del cinque per mille viene difatti garantita al contribuente una sfera di sovranità nella quale egli stesso può teoricamente decidere a chi destinare parte della ricchezza con cui contribuisce alle spese pubbliche (art. 53 Costituzione: Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche...) al di fuori dell'usuale processo per cui è unicamente il Parlamento a decidere sulla destinazione del gettito delle imposte (sulla base del principio no taxation without representation). In tale prospettiva, l'intento del cinque per mille non è solo l'individuazione di nuove forme di sovranità, ma pure la responsabilizzazione del contribuente nell'individuazione degli enti che meritano di essere finanziati con le risorse pubbliche. Il cinque per mille rappresenta inoltre un'applicazione pratica del principio di sussidiarietà orizzontale (art. 118, quarto comma della Costituzione: Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà).

INTRODUZIONE NEL 2006
Introdotto a titolo iniziale e sperimentale nei commi 337-340 della legge finanziaria per il 2006 (legge 23 dicembre 2005, n. 266), nell'anno di imposta 2006 prevedeva la possibilità per il contribuente di vincolare il 5% della propria imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) a sostegno di una delle seguenti quattro categorie:
-
volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- attività sociali svolte dal Comune di residenza
- ricerca sanitaria
- ricerca scientifica o delle Università
Tale facoltà poteva essere esercitata dal contribuente indicando nella dichiarazione dei redditi del 2006 (utilizzando il modello integrativo CUD 2006, il modello 730/1-bis redditi 2005, il modello unico persone fisiche 2006) il codice fiscale dell'ente che intende finanziare. Le modalità di iscrizione per gli enti e le modalità di ripartizione della quota sono state successivamente disciplinate dal DPCM 20 gennaio 2006.

NEL 2007
Nella legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296, al comma 1234 vengono ridefinite le categorie beneficiarie del cinque per mille, nelle quali non sono più presenti i Comuni. Le categorie beneficiarie per il 2007 sono quindi:
-
volontariato, Onlus (Organizzazioni non lucrative di utilità sociale) e associazioni di promozione sociale (iscritte nei registri nazionale, regionale o provinciale)
- ricerca scientifica o Università
- enti della ricerca sanitaria
Le prime proiezioni del 5 per mille del 2006 hanno segnalato dati sorprendenti: un'adesione di circa il 61% dei contribuenti (quindi il 20% in più dell'8 per mille) che comporterebbe una spesa per lo Stato di poco più di 400 milioni di euro.

NEL 2008
A seguito di lungo dibattito in sede di approvazione della legge finanziaria per il 2008 il cinque per mille è stato riproposto. Alcuni deputati di entrambi i maggiori schieramenti politici (facenti parte dell'intergruppo per la sussidiarietà) hanno assunto l'impegno di farsi propositori della stabilizzazione definitiva del cinque per mille nelle prossime finanziarie.

NEL 2009
Anche per il 2009 è stato previsto la possibilità per i contribuenti di destinare una quota pari al 5 per mille dell'Irpef a finalità di interesse sociale (art. 63 bis del decreto legge n° 112/2008). Le modalità di iscrizione e i criteri di ammissione al riparto per le diverse tipologie di soggetti sono stabilite con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3/04/2009 ad eccezione delle associazioni sportive dilettantistiche che svolgono una rilevante attività di interesse sociale le cui modalità di ammissione sono state stabilite dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze del 02/04/2009, integrato successivamente dal decreto del 16/04/2009.

NEL 2010
La Legge Finanziaria 2010 (Legge 23 dicembre 2009, n.191, articolo 2, comma 250) ha confermato lo strumento del 5 per mille anche per l’anno 2010.

NEL 2011
Il DDL di Stabilità (ex legge finanziaria 2011- Legge 13 dicembre 2010, n.220, articolo 2, comma 250) ha confermato lo strumento del 5 per mille anche per l’anno 2010. La norma però aveva ridotto a un quarto le risorse per il 5 per mille (100 milioni di euro rispetto ai 400milioni del 2009). Il decreto mille proroghe (DL n° 225 del 29 dicembre 2010) ha rialzato il tetto delle risorse destinate al 5 per mille a 400 milioni.

• entro il 2 ottobre se la presentazione viene effettuata in via telematica, direttamente dal contribuente o trasmessa da un intermediario abilitato o da un Ufficio dell’Agenzia delle entrate.

• per la scelta del 5 per mille la Certificazione Unica deve esere presentata entro il 7 marzo. Il datore di lavoro (o Ente Pensionistico o simili) all'Agenzia delle Entrate entro il 7 marzo per via telematica e al contribuente entro il 31 marzo oppure entro 12 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

• entro il 24 luglio se si tratta di 730 precompilato e il contribuente lo ivia autonomamente.

• entro il 7 luglio se il modello è presentato al Caf o ad un professionista abilitato.


SI CONSIGLIA DI MONITORARE LE SCADENZE SUL SITO DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE PER EVENTUALI VARIAZIONI

www.agenziaentrate.gov.it

Il 5 per mille aiuta anche la cultura.

Tra le finalità alle quali potrà essere destinata, a scelta del contribuente, una quota pari al 5 per mille dell'Irpef ci sarà pure il finanziamento delle attività di tutela, promozione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici. È quanto prevede una delle disposizioni di ordine tributario inserite nella manovra correttiva del governo. Attualmente, come noto, il 5 per mille può essere devoluto in favore di quattro macrocategorie di soggetti: il c.d. "terzo settore" (enti del volontariato, onlus, associazione di promozione sociale iscritte negli appositi registri, associazioni e fondazioni riconosciute), enti di ricerca scientifica e dell'università, enti della ricerca sanitaria e associazioni sportive dilettantistiche. Inoltre, è possibile destinare il 5 per mille a sostegno delle attività sociali svolte dal comune di residenza del contribuente.
ISTITUTO DI RICERCHE FARMACOLOGICHE MARIO NEGRI - MILANO
FONDAZIONE BENEFATTORI CREMASCHI ONLUS - CREMA (CR)